Il TAR del Lazio -Roma, con sentenza del gennaio 2024, torna e conferma per l’ennesima volta che “il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto” (ex multis, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 maggio 2023, n. 8476 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez, IV ter, 15 dicembre 2023, n. 19075), senza che sia necessaria l’ulteriore predisposizione di una griglia di punteggi riferibili a ciascuno dei criteri di valutazione”.
19 Febbraio 2024