Il Giudice del Lavoro di Firenze, con un’interessante sentenza del luglio 2020, ha ritenuto che la disciplina sulla mobilità (ovvero l’art. 30 D. Lgs. n. 165 del 2021 rimasto in parte qua immutato anche dopo le modifiche del D. L n. 80 del 2021) consenta al datore di lavoro pubblico di poter richiedere “requisiti di anzianità e di posizione economica nei trasferimenti”, dovendo il trasferimento avvenire nel rispetto della sua “sostenibilità” economica per l’ente di destinazione ovvero nel rispetto della programmazione annuale e triennale delle assunzioni.
Il Tribunale ha, quindi, del tutto correttamente rigettato il ricorso, statuendo che si tratta di un limite “ragionevole e conforme alle esigenze di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, contemperando le esigenze di fabbisogno del personale con il rispetto del buon andamento dell’azione amministrativo, il principio di legalità e di economicità”.