In termini generali e per diffuso orientamento giurisprudenziale in assenza di specifiche prescrizioni normative tese a definire il concetto di miglioria e di variante progettuale, la distinzione tra queste ultime, che si ricorda essere ammesse solo se autorizzate (o talvolta imposte) dalla lex specialis di gara (ex art. 95, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016) e le semplici “soluzioni tecniche migliorative” si fonda sulla circostanza che solo le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo per contro preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali che sono rigidamente stabilite dalla stazione appaltante.
Ciò è quanto di recente ricordato dal Consiglio di Stato, con sentenza di fine giugno, il quale ha altresì rilevato come nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle semplici migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non infirmate da macroscopici errori o travisamenti di fatto, da illogicità di inquadramento o qualificazione o da irragionevolezza manifesta.