Commento a
Consiglio di Stato, Sez. V, 1.2.2022, n. 696
Nel caso di commesse aventi ad oggetto affidamento, in tutto o in parte, di lavori di progettazione esecutiva, non è sempre facile comprendere la differenza tra la proposizione di migliorie al progetto a base di gara, senz’altro legittime, ovvero la predisposizione di vere e proprie varianti, al contrario da ritenersi illegittime.
Sul punto, ha ricordato il Consiglio di Stato che in assenza, all’attualità, di specifiche prescrizioni normative intese a definire il concetto di miglioria e/o di variante, la distinzione tra queste ultime e le semplici “soluzioni tecniche migliorative” si fonda sul rilievo che solo le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo per contro preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali che sono rigidamente stabilite dalla stazione appaltante.
Va comunque osservato che nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle semplici migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non infirmate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2873).