Mansioni superiori nel pubblico impiego

I giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi sulla questione delle mansioni superiori svolte dai dipendenti pubblici, ribadendo che:
– il compenso per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori deve essere pari alla differenza tra il trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore ricoperta in concreto e quello percepito;
– detto compenso spetta soltanto quando il dipendente svolga mansioni superiori in via prevalente dal punto di vista temporale, qualitativo e quantitativo.
A fronte della domanda del dipendente di condanna dell’amministrazione a corrispondergli le differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, pertanto, i giudici di merito devono effettuare un procedimento logico giuridico che si articola in tre fasi, di cui i) la prima volta all’accertamento dell’attività prestata in concreto dal lavoratore, ii) la seconda volta all’individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo applicato, iii) e la terza consistente nel raffronto tra gli esiti delle prime due.

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