Secondo la giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. , Roma , sez. II , 2/05/2023 , n. 7365), la mancata sottoscrizione del contratto entro il termine previsto dalla normativa di cui all’ art. 32, d.lgs. n. 50/2016 , non preclude la possibilità di stipularlo stante la natura meramente ordinatoria dello stesso ma, al più, attribuisce all’affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla Stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali (cfr. anche T.A.R. , Napoli , sez. I , 01/12/2021, n. 7714; Consiglio di Stato , sez. III , 28/05/2015 , n. 2671).
Tale circostanza rende irrilevante la mancata adozione di un provvedimento formale di revoca o annullamento in autotutela dell’aggiudicazione posto che già la mancata stipula del contratto, in quanto tale, legittima la parte a ripetere le somme sopportate per la partecipazione alla gara.