Commento a
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza del 11.11.2021 n. 6098
Non va sospeso l’obbligo di green pass per il personale docente (e non docente) della scuola. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con l’ordinanza in commento, respingendo l’appello proposto contro l’ordinanza cautelare del Tar Lazio.
I Giudici di Palazzo Spada hanno dato rilievo, da un lato, alle mansioni svolte dagli insegnanti, le quali implicano una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della propria funzione “se non addirittura missione”, dall’altro, all’esigenza di comparazione e bilanciamento degli interessi potenzialmente antagonisti, con una gerarchia ricavabile anche in ambito eurounitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli.
Invero, ad avviso del Collegio, la pretesa degli appellanti si mostra infondata non essendo accoglibile l’affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale. Al contrario, si tratta di una misura che in realtà è “volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche” che sono alla base dei provvedimenti adottati e che non sono “superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame”.
La richiesta di sospensione appare vieppiù “sfornita di apprezzabile supporto in diritto” poiché fondata su di “una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti” che trascura di considerare “la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti”, di cui il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute non può che essere prevalente.