Il TAR Toscana, nella sentenza del 4 novembre 2024, già oggetto di una precedente news, affronta anche un ulteriore profilo lamentato dal ricorrente inerente alla sua mancata nomina a “primo dirigente” del personale del Corpo Forestale dello Stato, visto che, in conseguenza di un primo giudizio amministrativo, era emerso che del tutto illegittimamente non era stato compreso nel novero dei vincitori di un concorso conclusosi nel 2007.
Orbene, il TAR della Toscana, dopo aver affrontato e risolto una prima problematica processuale, precisando che tale “ domanda…non è soggetta al termine decadenziale di cui all’art. 30, co. 3, cod. proc. amm., essendosi l’illecito consumato prima dell’entrata in vigore del codice di rito (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 6 luglio 2015, n. 6), ma al termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 cod. civ.), la cui applicazione postula l’eccezione di parte (TAR Lazio, Roma, sez. I, 19 gennaio 2024, n. 945) che, nella specie, non è stata sollevata”, riconosce la sussistenza:
• dell’elemento della colpa dell’Amministrazione resistente, ove si consideri che l’annullamento della graduatoria che aveva illegittimamente penalizzato l’odierno ricorrente era stato disposto … in ragione del fatto che in sede di scrutinio dei candidati della procedura concorsuale il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato non aveva dato conto del percorso valutativo seguito, accompagnando l’assegnazione dei punteggi con circonlocuzioni meramente tautologiche, dalle quali era impossibile evincere i presupposti razionali della valutazione finale e della sua insolita massificazione…;
• del danno ingiusto quale conseguenza della illegittimità del provvedimento amministrativo (la graduatoria del …..), visto che il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato …. posto della nuova graduatoria, posizione che gli sarebbe valso il conferimento della qualifica di primo dirigente con decorrenza economica dal …..
Infine, in merito all’entità del danno risarcibile, – ed è forse questa la parte di maggiore rilievo della sentenza, si afferma che “essa deve essere commisurata alle differenze tra la retribuzione percepita dal ricorrente e quella che gli sarebbe spettata per effetto dell’inquadramento nella qualifica di primo dirigente, dal …2007 fino al ….. e alle differenze di trattamento previdenziale conseguenti al mancato superiore inquadramento nel medesimo periodo”.