L’art. 55-bis del D. Lgs. 165 del 2001 impone, con norma di legge inderogabile, la distinzione tra il responsabile della struttura organizzativa, in cui lavora il dipendente da sottoporre a procedimento disciplinare, e l’ufficio disciplinare (cd. U.P.D.) quanto meno per le sanzioni di maggiori gravità (ovvero, all’attualità, per quelle superiori al rimprovero verbale). Tale principio, secondo la Cassazione, costituisce, difatti, un’esplicitazione inderogabile della regola di terzietà e non è suscettibile di soluzioni organizzative alternative da parte dei singoli enti pubblici. Pertanto, anche nel caso degli enti locali, il responsabile dell’U.P.D. deve essere previamente individuato e deve essergli affidato l’intero governo della materia dei procedimenti disciplinare senza commistioni o sovrapposizioni con le funzioni di altre strutture del medesimo ente.