L’ordine di demolizione incontra un limite nel diritto all’abitazione

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da alcuni proprietario di un immobile abusivo sul quale pendeva un ordine di demolizione. In particolare, secondo i ricorrenti la demolizione, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e di salute (oltre che della presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria), avrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando come l’orientamento delle Sezioni Unite preveda che i principi contenuti nella CEDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne.
E proprio sulla base di tale consolidato principio il giudice è tenuto a osservare il principio di proporzionalità nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato e adibito ad abitazione abituale di una persona.
Insomma, il giudice nazionale, chiamato a dare attuazione all’ordine di demolizione, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità, considerando, da un lato, l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio (ex art. 8 CEDU), e, dall’altro, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato. Ed in questi casi, se si ravvisa la sproporzione del provvedimento rispetto ad altri diritti, non è escluso che possa essere confermata la revoca dell’ordine di demolizione.

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