La sezione lavoro del Tribunale di Arezzo, nel pronunciarsi sul diritto del socio lavoratore di Cooperativa a prestare la propria attività lavorativa per il numero di ore previsto dal proprio contratto individuale di lavoro, ha precisato che – qualora il dipendente non abbia mai chiesto al datore di lavoro di lavorare per un numero di ore maggiori rispetto a quelle effettivamente lavorate né abbia mai messo a disposizione, a tale scopo, la propria energia lavorativa – il rivendicato diritto non può essere ritenuto sussistente.
In particolare, secondo il giudice di merito, in ipotesi simili il lavoratore non ha diritto al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quando dovuto in base all’orario previsto dal contratto, in quanto il datore di lavoro non è stato utilmente costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione ai sensi dell’art. 1217 c.c..