La Suprema Corte, nel pronunciarsi in tema di azione discriminatoria posta in essere dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, ha precisato che i criteri di riparto dell’onere probatorio in simili fattispecie sono quelli speciali individuati dall’art. 4 del D.lgs. n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e non quelli ordinari di cui all’art. 2729 c.c..
Dunque, in tali ipotesi l’onere probatorio gravante sul lavoratore risulta attenuato e può considerarsi soddisfatto se il medesimo dia prova, anche per presunzioni, del trattamento meno favorevole ricevuto rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, a meno che il datore di lavoro non dimostri che nel caso di specie sussistevano circostanze gravi, precise e concordanti idonee a escludere la natura discriminatoria del proprio contegno.