L’onere probatorio nelle azioni per discriminazione

La Suprema Corte, nel pronunciarsi in tema di azione discriminatoria posta in essere dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, ha precisato che i criteri di riparto dell’onere probatorio in simili fattispecie sono quelli speciali individuati dall’art. 4 del D.lgs. n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e non quelli ordinari di cui all’art. 2729 c.c..
Dunque, in tali ipotesi l’onere probatorio gravante sul lavoratore risulta attenuato e può considerarsi soddisfatto se il medesimo dia prova, anche per presunzioni, del trattamento meno favorevole ricevuto rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, a meno che il datore di lavoro non dimostri che nel caso di specie sussistevano circostanze gravi, precise e concordanti idonee a escludere la natura discriminatoria del proprio contegno.

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