Lo straordinario (se autorizzato) si paga!

In una pronunzia della fine del mese di giugno 2024 La Corte di Cassazione si occupa di un tema di non poco rilievo nel rapporto di lavoro pubblico, quello della remunerabilità del lavoro straordinario ove svolto su richiesta del proprio datore di lavoro e per soddisfare esigenze istituzionali. Invero, seppure sia stato affermato che non era possibile la remunerazione di siffatta attività nelle forme delle cosiddette prestazioni aggiuntive (secondo una disciplina propria e tipica del personale del SSN- cfr., per la dirigenza medica, artt. 14, comma 6, del CCNL 2005 e 5, comma 2, del CCNL 2000 di Area (Cass. n. 9413/2023), nondimeno si chiarisce che siffatta maggiore prestazione oraria deve essere remunerata visto che il “datore di lavoro, richiese e recepì dal lavoratore le prestazioni svolte oltre il debito orario”. Insomma, come pure prosegue la Suprema Corte, “Lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta infatti, sotto il profilo della remunerazione, soltanto la fattispecie delle prestazioni c.d. “aggiuntive“, ma anche quella del lavoro straordinario, in ipotesi nella variante di cui all’art. 2126 c.c.”. Insomma “Questa Suprema Corte ha tuttavia declinato il principio, cui va data continuità, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell’autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. (Cass. n. 23506/2022)…Nel dare continuità a tali principi si ribadisce quindi che per autorizzazione, nell’ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”. E tale remunerazione spetta, persino, nel caso in cui il suo pagamento si ponga in contrasto con le regole che governano la spesa pubblica. Infatti., se “è vero che, secondo questa Suprema Corte, le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l’accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n. 5679/2022) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. n. 14672/2022)”, resta il punto che “una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore, in forza dell’asse sostanziale della disciplina di cui all’art. 36 Cost. e 2126 c.c., che possono gravare le conseguenze della divergenza rispetto agli impegni di spesa”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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