Si richiama all’attenzione del lettore una sentenza del TAR della Toscana dei primi di gennaio 2021 che dà diffusamente conto di quale fosse lo stato della giurisprudenza (amministrativa ed ordinaria), a quel momento, sulla ripetizione delle somme indebite, eventualmente percepire in buona fede da un lavoratore pubblico, soggette alla disciplina dell’art. 2033 c.c.
Invero veniva affermato a chiare lettere non solo la loro ripetibilità (ed anzi la doverosità del loro recupero) ma l’irrilevanza della situazione soggettiva del percipiente.
Orbene, siffatta giurisprudenza è destinata ad essere ripensata alla luce non solo dell’intervento della Corte Edu dello scorso anno (già pubblicato nelle nostre news) ma anche della pronunzia della Corte costituzionale che è chiamata a dire la sua proprio sulla tenuta di siffatto orientamento (ovvero dell’applicazione dell’art. 2033 c.c.) con i principi desumibili dalla giurisprudenza sovranazionale.