Il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio è diretto ad assicurare l’astratta idoneità professionale dell’operatore economico a svolgere l’attività imprenditoriale in un determinato settore, sul presupposto che si tratti di impresa che abitualmente esercita in concreto quella certa attività in quel determinato settore commerciale o economico. Si tratta dunque di un requisito di idoneità professionale che, data la sua funzione tesa a qualificare il soggetto economico, non può essere oggetto di avvalimento.
Quest’ultimo, infatti, si applica ai soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e non anche ai requisiti di idoneità professionale, i quali costituiscono requisiti strettamente personali in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione. Essi risultano “relativi alla mera e soggettiva idoneità (professionale) del concorrente (quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore) a partecipare alla gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica Amministrazione” (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2012, n. 5595) e come tali non possono essere posseduti da terzi soggetti bensì, necessariamente e personalmente, dal concorrente in gara (al pari dell’iscrizione ad albi professionali).