La sezione lavoro del Tribunale di Roma, chiamata a pronunciarsi in una controversia instaurata da una società per azioni nei confronti del soggetto che aveva emesso nei confronti della stessa verbale conclusivo di accertamento ispettivo, ha qualificato il rapporto di lavoro intercorso tra la prima – impresa commerciale che svolge attività di vendita on line – e i soggetti con i quali la stessa ha sottoscritto un contratto per prestazioni di “influencer” come rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e seguenti del codice civile.
Difatti, secondo il Giudice, nel caso di specie ricorrevano tutti gli elementi della richiamata fattispecie, in quanto il collaboratore aveva l’incarico di promuovere con carattere di continuità i prodotti del committente e il diritto di percepire dal medesimo, per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, un compenso del 10% detratto dalle spese di spedizione.
Da qui, l’obbligo della società di iscrivere l’agente all’ente previdenziale di riferimento e a versare la relativa contribuzione.