L’infermiere del pronto soccorso che usa la strumentazione POCT ha diritto ad una retribuzione aggiuntiva ?

Nel corso dello scorso anno la Suprema Corte è intervenuta su un tema di non poco rilievo nell’ambito di un giudizio proposto da alcuni infermieri professionali che rivendicavano un compenso aggiuntivo per l’utilizzo della strumentazione diagnostica cd. POCT, assumendo che la medesima fosse di pertinenza esclusiva della figura del tecnico di laboratorio ex art. 1 DM n. 745 del 1994. Orbene, sul presupposto della perdurante specialità del rapporto di lavoro pubblico, è stato affermato, con principio di portata generalissima (ovvero valevole per tutti i dipendenti), che il lavoratore pubblico, che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che assuma esulare dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la insufficienza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost., nonché l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all’orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa. Sicché, nel caso di specie, nulla è stato riconosciuto, trattandosi di mansioni meramente accessorie e (almeno a detta della Suprema Corte) neppure estranee agli esami strumentali semplici di pertinenza anche degli infermieri sin dal DM n. 225 del lontano 1974.

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