Il Consiglio di Stato, con sentenza deL gennaio 2023, richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di individuare il cd. controinteressato nell’ambito delle procedure concorsuali anche quando ne sia ignoto la residenza. Invero è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dovendo “premettersi che, ai sensi dell’art 41, comma 4, c.p.a.: “Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”. Ebbene, anche aderendo alla prospettazione della parte appellata, secondo cui dovrebbero essere considerati quali controinteressati tutti i candidati dichiarati idonei anche non vincitori, la cui posizione è suscettibile di essere intaccata dall’accoglimento del ricorso, nella specie identificabili nei 66 candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria di merito, deve osservarsi che la facoltà (di richiedere, nel ricorrere dei presupposti di legge, l’autorizzazione del giudice alla notifica del ricorso per pubblici proclami) contemplata dalla disposizione citata non esonera il ricorrente dall’assolvere all’onere di cui al comma 2, ai sensi del quale “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge…”.Come ha statuito anche recentemente il Consiglio di Stato (cfr. sentenza della Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9524), “il fatto che già nel ricorso di primo grado fosse stata formulata da parte dei ricorrenti (odierni appellanti) la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non consente di superare quanto disposto dall’art. 41 comma 2 del c.p.a., in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare), deve ritenersi ostativa all’integrazione del contraddittorio, di cui all’art. 49 c.p.a., l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909; T.a.r. per il Lazio, Sez. II, 10 agosto 2022 n. 11141; Sez. I, 17 aprile 2020 n. 4013). La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce infatti condizione di ammissibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595) e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami, pur formulata nel ricorso introduttivo del primo giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909). Né può ritenersi ostativa alla esecuzione di tale adempimento la circostanza (allegata dalle parti appellanti) di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate”. Dal mancato assolvimento del suddetto da parte del ricorrente, il quale si è limitato, nella fase introduttiva del giudizio di primo grado, a richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a., non può quindi che conseguire, in riforma della sentenza appellata, l’inammissibilità del ricorso introduttivo”.