L’incerto confine della giurisdizione sugli incarichi di struttura complessa dopo la legge n. 118 del 2022

Il TAR del Lazio- Roma, con sentenze dell’aprile 2024, mostra di non condividere il diverso orientamento di parte della stessa giurisprudenza amministrativa in merito alla perdurante afferenza delle controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del SSN al giudice ordinario anche dopo la novella del 2022 della disciplina dell’art. 15, comma 7, D. Lgs. n. 502 del 1992. Si afferma, difatti, che, dopo le modifiche dell’art. 20 della legge n. 118 del 2022, “In buona sostanza, le riportate previsioni normative, in vigore dal 27 agosto 2022, comportano che la commissione di esame dovrà essere composta da tre primari individuati mediante sorteggio, di cui due in servizio in una regione diversa da quella che ha bandito la selezione ed uno della stessa regione. La decisione della Commissione ha effetto vincolante.Infatti, il Direttore generale non potrà conferire l’incarico al secondo o al terzo della graduatoria, come in precedenza previsto previa adeguata motivazione, ma dovrà obbligatoriamente indicare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio. Ora, la nuova procedura ha, pertanto, significativamente innovato la precedente disciplina per il conferimento degli incarichi apicali. Sicchè, il precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa complessa non era assimilabile ai procedimenti concorsuali, trattandosi di una procedura idoneativa preordinata all’attribuzione di incarico dirigenziale di natura fiduciaria e discrezionale, per cui era assente la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei più capaci e meritevoli:” i relativi atti pertanto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo” (cfr, tra le tante Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2019, n. 2531) e conseguente alla pregressa disciplina legislativa, non risulta più attuale. La nuova procedura, infatti, prevede al termine della fase concorsuale, la pubblicazione di una graduatoria non modificabile dalle esigenze fiduciarie del Direttore Generale e l’attribuzione del punteggio finale in conseguenza di una predeterminata scala di criteri valutativi. In conseguenza, la nuova procedura ha introdotto la selezione dei candidati secondo il criterio meritocratico, nei termini indicati da una commissione imparziale. Pertanto, a parere del Collegio, proprio per la presenza della procedura concorsuale, comporta la giurisdizione del giudice amministrativo”. In conclusione l’incertezza regna sovrana ed è, da sempre, uno dei peggiori portati del riparto di giurisdizione del nostro sistema di giustizia che, in non poche occasioni, prima ancora di sapere chi ha ragione o torto costringe ad interrogarsi, senza soluzioni sicure, su quale giudice adire. In attesa del consolidarsi di uno dei due orientamenti ovvero dell’intervento delle Sezioni Unite non resta che segnalare il contrasto della giurisprudenza amministrativa almeno di primo grado come conferma il diverso intendimento, da ultimo, di TAR Lombardia del 25 marzo 2024.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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