A distanza di quasi sessanta anni dall’entrata in vigore della L. n. 604/1966 è curioso che vi sia ancora la necessità che la giurisprudenza ribadisca un principio che dovrebbe ormai essere chiaro a tutti gli addetti ai lavori, ossia che ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, da effettuare entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, è valido qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota al datore di lavoro la volontà del dipendente di contestare il provvedimento.
Non dimentichiamo, inoltre, la prova del ricevimento dell’impugnazione da parte del datore di lavoro!