Limiti all’applicazione del soccorso istruttorio in caso di carenze afferenti requisiti di ordine speciale

Il soccorso istruttorio non può trovare applicazione tutte le volte in cui la carenza concerne un elemento collegato all’assegnazione di un determinante punteggio tecnico e non ad una previsione relativa alla partecipazione alla procedura di gara. Si intende dire che, se è pacificamente ammessa la soccorribilità delle carenze attinenti i requisiti di ordine generale, non è di contro ammessa la soccorribilità delle allegazioni afferenti ai requisiti di ordine speciale in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara (Consiglio di Stato, 21.8.2023, n. 7870, id. TAR Lazio, 26.9.2023, n. 14255).

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