Il soccorso istruttorio non può trovare applicazione tutte le volte in cui la carenza concerne un elemento collegato all’assegnazione di un determinante punteggio tecnico e non ad una previsione relativa alla partecipazione alla procedura di gara. Si intende dire che, se è pacificamente ammessa la soccorribilità delle carenze attinenti i requisiti di ordine generale, non è di contro ammessa la soccorribilità delle allegazioni afferenti ai requisiti di ordine speciale in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara (Consiglio di Stato, 21.8.2023, n. 7870, id. TAR Lazio, 26.9.2023, n. 14255).