Con sentenza n. 580 del gennaio 2023, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla illegittimità dell’aggiudicazione affidata ad un contraente che si sia avvalso delle capacità di un terzo con un contratto di avvalimento caratterizzato da un corrispettivo palesemente incongruo rispetto alla messa a disposizione di una notevole quantità di attrezzature e personale.
Ha rilevato infatti il Supremo Consesso che la concreta struttura economica dell’accordo avrebbe disvelato la gratuità del contratto, ovvero la sua onerosità solo simbolica, tenuto conto dell’enorme sproporzione che si sarebbe registrata fra le prestazioni contemplate a carico delle due parti.
Orbene, il rischio connesso ad un simile contratto risiede proprio nel fatto che la non remuneratività dell’avvalimento costituirebbe un possibile indice sintomatico della scarsa attendibilità dell’impegno negoziale assunto dall’ausiliaria.
Ne consegue che, data l’esigenza che l’aggiudicazione della commessa sia affidata ad un soggetto affidabile, così come affidabili debbono essere i soggetti di cui lo stesso si avvale per l’esecuzione del contratto, il contratto di avvalimento deve essere di per sé oneroso e prevedere, nel testo contrattuale, un puntuale corrispettivo economico e/o altre utilità che manifestino la sussistenza di un interesse di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale, che la stazione appaltante possa effettivamente valutare in sede di gara.