Il TAR Campania- Napoli, con sentenza del primo marzo 2023, ha annullato la delibera di indizione di un concorso pubblico accogliendo un ricorso che era stato proposto dall’idoneo collocato in una graduatoria di un Comune della stessa regione. Ha, difatti, ritenuto che l’atto fosse sul punto carente di motivazione, precisando che “Quanto appena detto non pone in discussione la facoltà dell’Amministrazione di far ricorso alla procedura concorsuale (come sottolineato dalla difesa dell’Ente, riferendosi al proprio Regolamento), venendo piuttosto in rilievo l’esigenza di una compiuta motivazione sulla scelta effettuata. Tale esigenza è stata posta in evidenza, nella giurisprudenza di questo Tribunale, con la citata sentenza della sez. V del 29/3/2021 n. 2103 (in analoga fattispecie di pretesa allo scorrimento di graduatoria di altro Ente), ritenendo che: “In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l’Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: – dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso; – tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407)”. Da qui la necessità di riesercitare il potere chiarendo le ragione della preferenza accordata all’uno o altro strumento di reclutamento.