Licenziamento disciplinare, inosservanza dei doveri di prevenzione e inoperatività del principio penale della continuazione

La stagione del COVID sembra ormai davvero lontana ed anzi, in genere, sfuma in una qualche indeterminatezza anche contestuale. Orbene, una recente ed interessante sentenza della Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro del 26 febbraio 2025, si occupa dei suoi strascichi in una vicenda che ha condotto all’irrogazione della sanzione disciplina di un (doppio) licenziamento per la reiterata violazione, da parte del lavoratore pubblico, della disciplina emergenziale in punto di doveri e mezzi di protezione (ovvero della famigerata mascherina e degli altrettanti famigerati doveri vaccinali). Invero, in un contesto in cui, era stato irrogato un prima sanzione conservativa ed un licenziamento, per assenza ingiustificata, il datore di lavoro pubblico irrogava un secondo licenziamento “intimato quando era ancora in corso il periodo di preavviso del primo” stante “la mancata ripresa dal servizio dopo la sospensione di 10 giorni applicata con la predetta sanzione conservativa. Orbene la Corte di Appella di Firenze afferma “che in questi casi non opera il principio penale della unificazione per continuazione ma, al contrario, il rigore previsto dall’art. 7 legge 300/70 secondo il quale la sanzione non può essere applicata se non per un fatto contestato in modo specifico.Nella sentenza n. 696 del 2024, del 5.12.2024, è chiarito che: “La nozione di continuazione propria del diritto penale (art. 81 c.p.) non rileva in questa sede, trattandosi di procedimento in ambito lavoristico nel quale vige, al contrario, la necessità che la contestazione disciplinare sia specifica e riferita ad ogni fatto contestato. La seconda contestazione, peraltro, doveva considerarsi atto dovuto da parte della “in ragione dell’interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell’immagine dell’amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente” (Cass. 6500 del 2021)”. Da qui la correttezza del (doppio) licenziamento inflitto, emergendo “con chiarezza come il si sia ripetutamente sottratto all’osservanza delle disposizioni che, in quel periodo così tragico, il datore di lavoro aveva adottato, peraltro in conformità con le previsioni generali della normativa emergenziale”.

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