La Suprema Corte, con una sentenza dello scorso novembre, è intervenuta sulla legittimità del recupero dei dati che, un ex dipendente, aveva cancellato dal computer “aziendale” che aveva in uso prima di procedere alla sua restituzione. Nel riformare la sentenza della Corte di Appello di Torino è stato affermato la necessità “di bilanciare i diritti di difesa e di tutela della riservatezza, posto che, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo la normativa di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di dati personali, quando esso sia necessario per la tutela dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento” con la precisazione che “il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso”. In conclusione il deposito in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentito tutte le volte che sia funzionale ad esercitare il diritto di difesa, anche in assenza del consenso del suo titolare. Si tratta comunque di una facoltà da esercitare con cautela e nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa sulla privacy, essendo chiamato, chi se ne avvale, a bilanciare il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.
8 Febbraio 2022 | dipendente, privacy