L’elemento soggettivo in caso di responsabilità per deposito/spargimento di rifiuti

Con recente sentenza il TAR Toscana ha affrontato il tema della responsabilità della violazione del divieto di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, si è soffermato sulla possibilità di ritenere responsabile chi abbia compiuto l’azione di deposito/spargimento dei rifiuti sul suolo prescindendo da ogni valutazione di colpevolezza, ovvero se si richieda anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, e quindi la consapevolezza della natura di rifiuto del materiale depositato.
Ha ritenuto il Collegio che l’applicazione del principio, di origine comunitaria (art. 174 del Trattato CE) ed ora espressamente menzionato dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, del “chi inquina paga”, non possa prescindere da una ricostruzione in senso soggettivo della responsabilità dell’operatore per violazione del divieto di abbandono di rifiuti.
Tale particolare fattispecie costituisce infatti una forma di danno ambientale, a sua volta collocata in un sistema più generale di responsabilità ispirato a quella tradizionale aquiliana ex art. 2043 del codice civile (imperniata sulla clausola generale del «danno ingiusto» provocato da «qualunque fatto doloso o colposo»). Ebbene, sulla base di tale impianto, l’obbligo di adottare le misure riparatorie, sia urgenti che definitive, previste dal Codice dell’ambiente al fine di fronteggiare la situazione d’inquinamento, con l’eccezione delle misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), è sempre posto a carico di colui che vi ha dato causa con dolo o colpa (cfr. da ultimo, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2023, n. 3077; nonché T.A.R. Toscana, II sez., n. 2316 del 2010). Ne consegue che la responsabilità del fatto illecito non può prescindere dall’accertamento dell’elemento soggettivo in capo al suo autore.

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