Le procedure ex art. 110 d. lgs. n. 267 del 2000 appartengono alla cognizione del giudice ordinario

Il TAR Lazio-Roma, con sentenza dell’11 aprile 2024, conferma in modo convincente che i procedimenti soggetti alla disciplina dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 non appartengono al genus dei concorsi pubblici e, quindi, sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si tratta, difatti, di forme non concorsuali di conferimento di un incarico dirigenziale che non implicano la formazione di una graduatoria di merito finale. Invero “in giurisprudenza, attesi i caratteri non concorsuali di selezioni come quella in esame, pur non mancando decisioni difformi meno recenti (cfr. T.A.R. , Catania , sez. I , 09/04/2015 , n. 1061; T.A.R. , Perugia , sez. I , 30/04/2015 , n. 192) si afferma ormai pacificamente che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decisione di un Comune di coprire un posto dirigenziale « a contratto » ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 ( Consiglio di Stato , sez. V , 24/05/2021 , n. 3993; Consiglio di Stato , sez. V , 03/05/2019 , n. 2867; Cassazione civile , sez. un. , 04/09/2018 , n. 21600 secondo cui “La controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva ai sensi dell’ art. 110 Tuel è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando tale procedura dei requisiti del concorso e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta da parte del sindaco, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità”cfr. anche la sentenza del TAR Lazio, Roma, II, n. 13847 del 21/12/2020 e II bis, n. 5762 del 16/05/2016).

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