Due dirigenti di ruolo di un ente pubblico insorgono, innanzi al TAR della Toscana, avverso gli atti con cui un ente locale aveva deciso di affidare all’esterno (nelle forme dell’art. 110 D. Lgs. n. 267 del 2000) un incarico dirigenziale, sul rilievo che alcuno dei dirigente di ruolo di quell’ente fosse idoneo, sul piano professionale, a ricoprirlo.
Ivi incluse le due ricorrenti che avevano specificatamente risposto all’interpello interno ma erano state ritenute inadeguate a coprire il posto messo a bando ed assegnate ad altre funzioni dirigenziali. Orbene, il TAR della Toscana, con sentenza del dicembre 2021, declina correttamente la propria giurisdizione a favore del Giudice ordinaria, trattandosi di controversia che involge direttamente gli atti di incarico dirigenziale ex art. 63 D. Lgs. n. 165 del 2001.