La Corte di Cassazione, con sentenza dei primi di dicembre 2022, interviene su un tema di particolare rilievo ed interesse anche pratico, involgendo la possibilità di impiegare la mail aziendale per fare proselitismo sindacale sulla base di una lettura attualizzata della disciplina dell’art. 25 dello Statuto dei Lavoratori del 1970. Più precisamente la controversia aveva ad oggetto il “ volantinaggio elettronico” operato tramite tale mail, sul rilievo che “certamente l’evoluzione delle modalita’ di comunicazione che negli ultimi decenni si e’ andata sempre piu’ affermando anche nelle comunita’ aziendali, deve far ritenere comprese nella nozione di “spazi- deputati alle comunicazioni sindacali, lo strumento della posta elettronica”. Orbene, ha concluso la Suprema Corte che “La previsione di un “canale” dedicato alle sole informazioni sindacali, messo a disposizione dal datore di lavoro, con soluzioni tecniche poste a suo carico, darebbe concreta attuazione all’obbligo datoriale di predisposizione di “appositi spazi”, come richiesto dall’articolo 25 richiamato, e potrebbe essere piu’ adeguato per evitare, soprattutto in contesti aziendali di grandi dimensioni, l’eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini pregiudizio all’ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo”. Resta però che, in assenza di un canale dedicato, le organizzazioni sindacali hanno pieno titolo ad avvalersi delle mail aziendali dei singoli dipendenti per comunicare le proprie iniziative.