Le lauree di accesso ad un concorso sono tutte uguali in sede di valutazione dei titoli?

Il TAR Puglia-Lecce, con sentenza del 26/02/2025, affronta un tema di non poco rilievo in sede di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici. Infatti, a fronte di un ricorrente che lamentava, come non fosse stata correttamente valutata la propria laurea “vecchio ordinamento”, ritiene la censura infondata. Viene precisato che, alla luce del tenore testuale del bando di concorso, l’ulteriore punteggio richiesto dal ricorrente avrebbe potuto essere conferito solo se fosse risultato in possesso “di titoli di studio “ulteriori” rispetto a quelli di accesso al profilo professionale richiesto” e questo a prescindere dalla durata del corso di studio a seguito del quale quel titolo era stato conseguito. Invero, prosegue il TAR Puglia-Lecce, anche a voler “accedere alla tesi attorea circa la portata materialmente “discriminatoria” della previsione de qua – nella misura in cui equipara di fatto, nell’assegnazione dei punteggi dei partecipanti, il possesso di una laurea quadriennale di vecchio ordinamento a una laurea di nuovo tipo, caratterizzata da un percorso di studio più breve – risulta dirimente la circostanza….che la ricorrente non ha comunque, nel presente giudizio, provveduto ad impugnare la lex specialis nella parte in cui prevede tale equiparazione, risultando conseguentemente detta previsione incontestabile in questa sede”.

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