Il Tribunale di Arezzo, con una sentenza dello scorso aprile 2022, mostra di non voler aderire all’orientamento giurisprudenziale, anche della Suprema Corte, che ritiene applicabile ai contratti di lavoro subordinato a termine dei dipendenti pubblici l’onere di impugnativa di cui all’art. 32 della legge n. 183 del 2010 ed oggi dell’art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 91 del 2015. La sentenza, pur nella stringatezza della motivazione, mostra di ritenere tale onere strettamente correlato alla possibilità di ottenere la pronunzia di una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; possibilità che, nella specie, risulta esclusa dall’art. 36, comma 5, D.
Lgs. n. 165 del 2001 e dal (almeno sino ad oggi) granitico orientamento giurisprudenziale che ha sempre ritenuto, quale presupposto indefettibile all’accesso al pubblico impiego, il superamento del concorso pubblico.