L’azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. può essere impiegato nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato ovvero in presenza di diritti soggettivi?

Il Tar della Toscana ha avuto modo di rilevare, in una sentenza dello scorso maggio 2022, come risulti ormai stabilizzato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli artt. 31 e 117 c.p.a. non hanno “inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della Pubblica amministrazione, …, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale; da ciò consegue che l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall’Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti”. Sicché un simile strumento non appare esperibile non solo nel pubblico impiego privatizzato ma anche nei confronti del personale in regime di diritto pubblico tutte le volte si il giudizio abbia ad oggetto posizioni di diritto soggettivo.

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