L’autonomia del procedimento disciplinare e di quello penale

Il Tribunale di Firenze- Sezione Lavoro, con sentenza del 24 luglio 2024, si occupa di un tema di estremo interesse, ossia del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro pubblici privatizzato anche qualora sopravvenga una sentenza penale di assoluzione. Viene, difatti, riaffermato innanzitutto che “nel pubblico impiego privatizzato il legislatore, per il tramite della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha previsto all’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale (fra le tante, v. Cass. n. 21260/2018; Cass. 12358/2017; Cass. n. 11985/2016). La ratio di tale autonomia va ravvisata nella circostanza per cui uno stesso fatto può essere considerato irrilevante da un punto di vista penalistico, eppure, allo stesso tempo, avere una rilevanza disciplinare tale da risultare idoneo a giustificare il licenziamento. 8.1. La principale conseguenza sul piano applicativo di detta regola generale è stata il venir meno della c.d. pregiudizialità penale (Cass. 21260/2018 cit.). L’Amministrazione, infatti, nell’ipotesi in cui venga avviato un procedimento penale sui medesimi fatti di quello disciplinare in corso, non ha più l’obbligo, ma soltanto una mera facoltà, di sospendere il proprio procedimento in attesa di quello giudiziale (Cass. 29376/2018). In altri termini, dalla ratio e dalla lettura sistematica dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione si qualifica come un’ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass. n. 8410/2018, n.8410; Cass. n. 15353/2012)” (cit. Cass. S.L. sent. n. 12842/2023). E tale autonomia di valutazione neppure viene meno in caso di sentenza di assoluzione penale atteso che “l’art. 55-ter D.lgs. 165/2001, letto in combinato disposto con l’art. 653 cod. proc. pen., oltre a introdurre nel nostro ordinamento il principio dell’autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale, ha previsto che l’Amministrazione riapra, su istanza del lavoratore licenziato, il procedimento disciplinare, una volta divenuto irrevocabile l’accertamento penale, al fine di una nuova valutazione dei fatti storici, arricchita dalle risultanze penalistiche, ma pur sempre autonoma, residuando in capo all’Amministrazione, nonostante il giudicato penale, il potere di un discrezionale accertamento e di una libera valutazione dei medesimi fatti storici oggetto di quel giudizio (v. Cass. S.L. sent. n. 12842/2023, punti n. 8.2 e 8.4 della motivazione)”.

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