Con sentenza del maggio 2022, il TAR della Toscana si è soffermato sul rapporto tra le valutazioni rese dalla Commissione e quelle espresse dal Rup sulle offerte tecniche dei concorrenti.
Dopo aver ricordato come la giurisprudenza abbia in più occasioni ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario “Commissione giudicatrice”, il TAR della Toscana ha precisato come in taluni casi, come in quello portato all’esame del Collegio, la documentazione di gara possa demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo in ogni caso la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata.
Ha chiarito dunque che eventuali disposizioni del disciplinare che a prima vista, potrebbero portare a concludere per la necessità di incardinare la competenza a disporre l’esclusione dalla procedura di gara delle offerte non rispondenti alle specifiche tecniche della procedura in capo alla Commissione di gara, devono essere lette alla luce delle disposizioni codicistiche e non possono perciò in alcun modo valere a sottrarre alla stazione appaltante il potere di decidere la non conformità dell’offerta al progetto dalla stessa predisposto imponendole la realizzazione di un’opera diversa da quella voluta. Pertanto, la portata di dette disposizioni deve essere circoscritta al sub procedimento che si svolge innanzi all’organo valutatore, senza che il vaglio positivo dello stesso sulla “accettabilità” della offerta possa precludere un successivo diverso accertamento del RUP.