Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sede di Genova, con sentenza dell’aprile 2022 ha affrontato il tema relativo alla identificazione del candidato che presenta la propria domanda di partecipazione al concorso pubblico mediante piattaforma telematica.
In particolare, si tratta delle ipotesi in cui al momento della registrazione alla piattaforma il candidato abbia già inserito gli estremi del proprio documento di identità e, al termine delle operazioni, abbia ottenuto il proprio username e la password.
Orbene in questa ipotesi, se il candidato per mero errore materiale ha omesso di allegare il documento di identità in fase di compilazione della domanda di partecipazione (successivamente alla registrazione sulla piattaforma), non deve essere escluso dal concorso, nemmeno laddove il bando prevedesse espressamente l’obbligo di allegare copia del documento. La previa registrazione, infatti, consente di escludere ogni dubbio sulla provenienza della domanda, essendo al più tenuta l’amministrazione ad attivare il soccorso istruttorio.