La sindacabilità delle scelte del datore di lavoro pubblico ovvero quell’incarico a chi spetta e soprattutto perché?

La Suprema Corte, con una sentenza del marzo 2021, si confronta con uno dei temi più difficili da indagare ovvero se ed in che limiti può essere censurata la decisione di un Ente di attribuire un determinato incarico dirigenziale (o una posizione organizzativa comunque denominata nei diversi comparti pubblici) all’uno o all’altro dei candidati. E lo fa, non solo ribadendo che l’amministrazione è obbligata al rispetto delle clausole generali di correttezze e buona fede (anche ex art. 97 della costituzione), ma affermando a chiare lettere che “deve ritenersi che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessiti
’esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alla qualità valorizzate, essi siano stati scartati”. Si tratta davvero di una statuizione importante che amplia, e non poco, i margini di tutela, illuminando le opacità delle scelte datoriali.

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