La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla disciplina della revoca del licenziamento, precisando che – affinché si realizzi l’effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro – è sufficiente che l’atto di revoca del recesso venga inviato al lavoratore nel termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione dello stesso licenziamento.
Dunque, il richiamato effetto ripristinatorio si perfeziona con il “mero invio” della revoca al dipendente e non con il ricevimento della stessa da parte di quest’ultimo, in quanto l’atto di revoca non si configura né come una “proposta” al lavoratore di ripristino del rapporto di lavoro né come un atto recettizio, ma come atto di esercizio di un diritto potestativo del datore di lavoro cui soggiace il lavoratore.