La pubblica amministrazione è una casa di vetro

Il TAR Lazio, con una recente pronuncia, si è espresso in relazione all’esercizio del diritto di accesso difensivo nei confronti della documentazione di gara da parte del concorrente che ne sia stato escluso.

Nel caso di specie, infatti, una società è stata esclusa da una procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per la somministrazione del vaccino Covid-19 a causa della mancanza di un requisito di qualificazione e della difformità tecnica del prodotto offerto.

La medesima società ha presentato istanza per avere accesso a tutti gli atti inerenti alla procedura in questione, ivi comprese le offerte tecniche ed economiche degli altri operatori economici, sulla quale, tuttavia, si è formato il silenzio dell’amministrazione procedente.

A seguito del ricorso giurisdizionale presentato dall’operatore economico, il Giudice Amministrativo, richiamando una serie di principi generali in merito all’accessibilità ai documenti di gara, ha affermato che la domanda di accesso difensivo deve avere un oggetto determinato – o comunque determinabile – e non può essere generica, traducendosi, altrimenti, in un inammissibile strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

Più precisamente, non è sufficiente dimostrare un interesse generico alla tutela dei propri interessi, ma occorre allegare la concreta necessità di aver accesso e di utilizzo della documentazione richiesta. L’accesso difensivo, infatti, richiede la sussistenza di un nesso strumentale diretto ed inequivoco tra la situazione giuridica di cui si chiede la tutela (id est l’affidamento del contratto) ed il documento amministrativo.

L’istanza di accesso deve indicare in modo puntuale e specifico le finalità che l’accesso stesso è diretto a soddisfare, in modo da consentire il vaglio di questo nesso di strumentalità e, quindi, la pertinenza della documentazione richiesta con la situazione giuridica da tutelare.

In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso ed ha ritenuto legittimo il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione nei confronti di una istanza di accesso agli atti formulata in modo generico e priva di adeguata motivazione.

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