Il TAR del Lazio, in una sentenza della seconda metà del mese di gennaio 2024, nel rigettare le censure formulate da un magistrato (onorario) non confermato nel ruolo precisa, che “Quanto alle doglianze relative alla composizione della Commissione di valutazione e alle cause di incompatibilità deve premettersi che, come rilevato dalla difesa erariale, la procedura di valutazione dei magistrati onorari non può essere qualificata come una vera e propria procedura concorsuale, paragonabile a quella che caratterizza la selezione dei magistrati ordinari, non presentando i connotati tipici di un concorso. Il proprium delle procedure concorsuali è, infatti, la comparazione tra i vari aspiranti ai fini di selezionare coloro che appaiano in possesso dei requisiti per lo svolgimento di determinati compiti, operando a tal fine una valutazione comparativa dei singoli candidati, con attribuzione di un punteggio e predisposizione di una graduatoria finale di merito. Nella fattispecie, di contro, la procedura non prevede alcuna comparazione tra i vari candidati, poiché la valutazione svolta dall’Amministrazione pubblica è di mera idoneità dell’aspirante e di rispondenza del profilo professionale rispetto alle esigenze funzionali del posto da ricoprire. Conseguentemente, non possono ritenersi applicabili alla procedura in esame le disposizioni che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici, sia con riferimento alla composizione della Commissione di valutazione che in ordine alla predisposizione dei criteri di valutazione, anche considerato che l’accertamento delle competenze possedute viene limitato al solo “settore in cui i candidati hanno esercitato in via esclusiva o prevalente le funzioni giurisdizionali onorarie” e non in tutti i settori nei quali potranno in futuro intervenire”.