Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione il diritto ai buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, con la conseguenza che tale diritto può essere riconosciuto soltanto ai dipendenti che effettuano la pausa pranzo come intervallo in seno all’orario di lavoro che deve essere pari ad almeno sei ore al giorno.
Sulla scorta di tale principio, pertanto, i giudici di legittimità hanno precisato che i dipendenti pubblici che usufruiscano dei permessi per allattamento non possono beneficiare dei buoni pasto, non valendo neppure l’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorate ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, in quanto tale equiparazione vale agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, mentre i buoni pasto riconoscono ai dipendenti un’agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire loro il recupero delle energie psico-fisiche durante la pausa pranzo.