La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, “nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata”.
Dunque, il lavoratore che abbia percepito la NASpI come incentivo all’avvio di un’attività imprenditoriale e che successivamente, non potendo proseguire detta attività per causa al medesimo non imputabile (nel caso di specie a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia), sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato, non sarà tenuto a restituire all’Inps l’intero importo percepito a titolo di Naspi.
Invero, conformemente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza e nel rispetto del diritto al lavoro di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione, qualora l’attività imprenditoriale sia stata avviata con successo e sia poi sopravvenuta l’impossibilità di proseguirla per causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di restituzione su quest’ultimo gravante dovrà essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato durante il periodo nel quale è stata percepita la NASpI.