Commento a
Consiglio di Stato, sezione VI, 3 gennaio 2022, n. 10
Secondo il Consiglio di Stato l’ordine di demolizione di un manufatto configura un provvedimento vincolato, dal contenuto interamente predeterminato e tipizzato all’articolo 31 del Dpr n, 380/2001, il quale deve contenere una motivazione adeguata nel descrivere gli interventi abusivamente effettuati, in modo da consentire l’individuazione, con assoluta certezza, delle opere che devono essere rimosse sul presupposto della loro edificazione in assenza del prescritto provvedimento autorizzatorio.
È necessario inoltre che sia indicata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 241/1990, la norma violata e posta a fondamento del provvedimento, trattandosi di attività doverosa e vincolata.
Non occorre al contrario una motivazione specifica in relazione al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione da emettere. Peraltro, proprio quando sia decorso un considerevole lasso di tempo dalla commissione di un abuso edilizio non occorre alcuna particolare motivazione in ordine alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico al ripristino della legittimità violata e all’affidamento ingenerato nel privato (articolo 31 Dpr n. 380/2001).
Se è vero infatti che gravano a carico della P.A. stringenti doveri di vigilanza e controllo del territorio, nonché di repressione degli abusi edilizi, è anche vero che, rispetto ad essi, l’inerzia dei pubblici uffici non può trasformarsi nel consolidamento delle posizioni di chi abbia commesso illeciti permanenti, quali debbono qualificarsi gli abusi edilizi.