La modifica di un tratto di strada vicinale ad uso pubblico non contrasta con la normativa urbanistica

La questione controversa riguarda il diniego opposto da un Comune al rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo ad una modifica parziale del tracciato della strada che porta ad una antica Pieve.
Si tratta, più precisamente, di una strada vicinale ad uso pubblico ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del D. Lgs. n 42 del 2004 che, perlomeno sino alla metà degli anni ’90, risultava completamente abbandonata e ridotta ad un viottolo pedonale di campagna, percorribile con mezzi agricoli di ridotte dimensioni. E proprio alla luce del fatto che il tratto originario non era più praticabile, si era creata una viabilità alternativa, utilizzata principalmente da cacciatori ed agricoltori locali. Tale tratto si è consolidato nel tempo e risulta, oggi, più agevole e corrispondente alla normativa di viabilità rispetto a quello (originario) adiacente alla Pieve, ormai invaso dalla vegetazione.
Il Comune, tuttavia, ha verificato che la modifica del tratto di strada era stata realizzata in assenza del permesso di costruire, per cui ha, prima, adottato una ordinanza di demolizione e, poi, negato il permesso di costruire in sanatoria presentato in quanto l’intervento non sarebbe stato realizzato in maniera conforme alla normativa vigente.
La questione è stata portata all’attenzione degli organi della giustizia amministrativa mediante la proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che ha accolto le prospettazioni dei ricorrenti.
Infatti, secondo il Consiglio di Stato – chiamato a rendere il proprio parere in merito – nel caso di specie non ricorrerebbe la “realizzazione di un nuovo sedime stradale” che impedirebbe il rilascio del permesso di costruire, sussistendo la sola modifica parziale di un tratto dell’originario tracciato, caduto ormai in disuso e non più percorribile, mentre la restante parte è rimasta inalterata.
Insomma, trattandosi di un intervento del tutto legittimo e coerente con la normativa di riferimento, la modifica parziale del tratto stradale non può che essere considerata legittima.

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