La mobilità del dipendente non può pregiudicare la posizione economica e l’anzianità di servizio raggiunte

Il Tribunale di Firenze, con una recente sentenza, ha affermato, in tema di mobilità volontaria, che il passaggio da un’amministrazione ad un’altra non può compromettere la posizione economica e l’anzianità di servizio raggiunte presso l’amministrazione di appartenenza, mediante l’attribuzione di una posizione economica iniziale.
Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 è inquadrabile nella cessione del contratto ex art. 1406 c.c. ed è caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro. La mobilità, inoltre, è espressamente vincolata alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione cedente.
Ne consegue che, secondo il Giudice del Lavoro di Firenze, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare al dipendente transitato in altra amministrazione deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale dell’amministrazione cessionaria, tenendo altresì conto che le posizione economiche differenziate realizzano una progressione di carriera.

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