La vicenda trae origine dal rilasciato, da parte di un Comune, di un permesso di costruire in sanatoria per alcuni interventi edilizi. L’amministrazione comunale aveva motivato il rilascio del titolo edilizio specificando che si trattava di opere di lieve entità e che l’eventuale intervento di rimozione avrebbe potuto alterare gli equilibri statici dell’edificio, ragion per cui aveva irrogato contestualmente una sanzione pecuniaria.
Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto il provvedimento del Comune illegittimo in quanto ha sostituito in maniera errata la sanzione demolitoria con quella pecuniaria (di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001). Nell’ottica del Consiglio di Stato, infatti, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere con la fiscalizzazione dell’abuso solo nella fase esecutiva del provvedimento repressivo edilizio, successiva ed autonoma rispetto all’emissione dell’ordine di demolizione.
In buona sostanza, è stato sottolineato che la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non lascia all’amministrazione (prima dell’adozione dell’ordine di demolizione) la discrezionalità di considerarla come un’alternativa valida.
Insomma, tale disciplina può essere applicata constatando il possibile pregiudizio arrecato alla staticità di una struttura esclusivamente in fase di esecuzione dell’ordine di demolizione, mai prima.