Il Tar del Lazio interviene in una controversia in cui i ricorrenti, tutti collocati come idonei nella graduatoria finale di un concorso indetto da un’Azienda Ospedaliero Universitaria per “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere”, censurano la scelta dell’ente di ricorrere ad un appalto di ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive) anziché procedere allo scorrimento di quella graduatoria ancora valida ed efficace. Orbene, per il Giudice amministrativo, tutte le volte che quell’appalto è genuino (così la sentenza “ed è questo il caso in esame, posto che l’appaltatore si assume il rischio del conseguimento del risultato con la conseguenza che l’impossibilità della prestazione sarebbe imputabile al datore di lavoro titolare del contratto di lavoro”), la scelta è incensurabile ed è rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente.