Una recente sentenza della Cassazione ha riaffermato che la posizione, dell’idoneo in graduatoria (nella specie collocatosi come secondo), non determina un diritto soggettivo all’assunzione che si radica solo in capo al primo e ciò non cambia anche se quest’ultimo abbia rinunziato immediatamente all’immissione in ruolo. Nella sua perentorietà la conclusione, che scomoda anche una norma del TU del pubblico impiego del 1957 asseritamente ancora vigente, desta per il vero alcune perplessità e meriterebbe forse una maggiore riflessione visto che si potrebbe sostenere che è proprio la rinunzia (a maggiore ragione laddove neppure abbia preso servizio) del primo a far sorgere il diritto all’assunzione del secondo sino a quel momento quiescente.
10 Novembre 2021 | graduatoria