La dura legge dell’atto presupposto rimasto inoppugnato

Impugnato, con ricorso al TAR della Toscana, il diniego all’assegnazione temporanea (ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 ), il Giudice amministrativo, con sentenza del 28 gennaio 2025, richiama innanzitutto che “il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possono connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2024, n. 4137; e, tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 28 novembre 2024; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 30 ottobre 2024, n. 2984)”. Conclude, quindi, che nella specie il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che “– il provvedimento di diniego si fonda esclusivamente sull’applicazione della Direttiva interna richiamata dall’Amministrazione; – lo stesso, dunque, costituisce conseguenza diretta, immediata e necessaria dell’atto generale presupposto; – lo stesso ricorrente ha espressamente confermato, nella propria memoria di replica, di aver impugnato il solo provvedimento di diniego; – le censure formulate dal ricorrente, infine, non attengono a vizi propri del provvedimento impugnato, ma si appuntano sulla illegittimità della Direttiva e sulla conseguente inadeguatezza della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato, che ad essa fa esclusivo riferimento”.

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