Sul punto risulta intervenuta, nel marzo del 2020, una sentenza della Suprema Corte che aderisce ad un’interpretazione estremamente rigorosa, secondo la quale l’obbligo di esclusività perdura anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente pubblico.
Sicché la previa formale autorizzazione da parte del proprio ente/datore di lavoro, allo svolgimento di eventuali attività extra ufficio da acquisire secondo la disciplina dell’art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001, risulta comunque sempre necessaria.
Infatti “l’aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l’appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, in questo caso non solo l’Agenzia, ma anche la Regione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire” (così’ la Suprema Corte).