La Corte di Giustizia Europea: sui contratti a termine degli insegnati di religione deve decidere il giudice nazionale

La Corte di Giustizia UE, investita della questione concernente l’illegittima reiterazione dei contratti a termine di alcuni insegnanti di religione cattolica dipendenti a tempo determinato del MIUR, ha riconosciuto che il settore dell’insegnamento pubblico della religione cattolica richiede un costante adeguamento tra il numero di lavoratori impiegati e il numero di potenziali utenti e che detto adeguamento dipende da un insieme di fattori difficilmente controllabili o prevedibili, quali ad esempio i flussi migratori e le scelte di indirizzi scolastici da parte degli alunni.
Ciò può fare insorgere per il datore di lavoro esigenze provvisorie in materia di assunzione, che potrebbero assurgere a «ragione obiettiva» legittimante il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, ma la circostanza che i diversi contratti intercorsi tra le parti abbiano dato luogo allo svolgimento di mansioni simili per molti anni, lascia presumere che tali rapporti di lavoro abbiano soddisfatto un fabbisogno duraturo.
Dunque, secondo la Corte, spetta al giudice nazionale verificare se nel caso concreto il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato possa essere giustificato dall’esistenza di ragioni obiettive legittimanti l’apposizione del termine ai contratti.

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